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L’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero opera con questi fini:

a) provvedere, ove occorra, all’integrazione, fino al livello fissato dalla Conferenza Episcopale Italiana (di seguito più brevemente denominata C.E.I.), della remunerazione spettante al clero, che svolge servizio a favore della Diocesi, per il suo congruo e dignitoso sostentamento;

b) svolgere eventualmente, previe intese con l’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (I.C.S.C.), funzioni assistenziali e previdenziali integrative ed autonome per il clero;

c) intrattenere gli opportuni contatti con le Amministrazioni civili locali, nell’ambito delle proprie competenze;

>d) provvedere ad iscrivere nel proprio stato di previsione annuale un capitolo di spesa, onde far fronte alle necessità di cui all’art. 27, comma secondo, delle Norme che si dovessero manifestare nel corso dell’esercizio. può compiere tutti gli atti di natura mobiliare ed immobiliare necessari od utili, tanto per la migliore realizzazione dei fini istituzionali, quanto per la organizzazione e realizzazione delle proprie strutture. Esso, inoltre, può svolgere eventuali altre funzioni che gli fossero demandate da regolamenti emanati dalla C.E.I. o che gli fossero proposte dall’I.C.S.C., nel quadro dei suoi fini istituzionali.

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